Vie di uscita e emergenza negli alberghi: la normativa antincendio

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La normativa per la sicurezza sul lavoro nelle strutture turistiche e negli alberghi, prevede apposite direttive per la realizzazione e la gestione delle vie d’emergenza e di uscita. Il principale valore da omologare alla normativa è quello relativo all’affollamento massimo di tutte le aree dell’edificio ovvero:

  • Aree destinate alle camere: numeri di posti letto
  • Aree comuni al servizio del pubblico: Densità di affollamento pari a 0.4 persone per metro quadro
  • Aree destinate ai servizi: Persone effettivamente presenti più il 20%

Queste aree, oltre all’opportuno rispetto dei limiti di affollamento dovranno essere provviste di un sistema organizzato di vie d’uscita che si dirami lungo l’intero edificio.

Gli spazi Calmi:

Lo spazio calmo è uno spazio realizzato appositamente per la gestione delle emergenze incendi, si configura come uno spazio sicuro ma soprattutto per legge deve essere necessariamente collegato all’uscita d’emergenza o via di esodo.

Accessi alle scale:

Allo stesso modo, le vie d’esodo e le vie di emergenza e uscita dovranno essere collegate all’esterno (o luogo sicuro). Le porte che delineano la fine del percorso d’esodo e danno verso il luogo sicuro dovranno essere progettate ed istallate a norma oltre che avere l’apertura nel senso dell’esodo e quindi aprirsi obbligatoriamente verso l’esterno

Quante uscite per ogni singolo piano?

La normativa per la sicurezza antincendio prevede per ogni edificio dedicato all’attività turistico alberghiera almeno due uscite d’emergenza per piano (quando possibile, le due vie d’uscita devono avere sensi opposti)

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