La fine del 2011 ha portato con sé una serie di proroghe, tra cui due riguardanti la normativa antincendio. In particolare il classico decreto legge di fine anno, per il 2011 è il n. 216, detto “decreto milleproroghe” concede una proroga alle strutture alberghiere per l’adeguamento alle norme di prevenzioni incendi. In particolare il comma 7 art. 15 stabilisce che le strutture turistico-alberghiere con più di 25 posti letto avranno tempo fino al 31 dicembre 2012 per adeguarsi all’articolo 2 del D.P.R. n°37 del 12/1/1998. La proroga è valida solo se è stato presentato il progetto per l’adeguamento al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco competente.
“Il termine stabilito dall’articolo 23, comma 9, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, come da ultimo prorogato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 marzo 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 31 marzo 2011, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2012 per le strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre venticinque posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell’interno del 9 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 20 maggio 1994, che non abbiano completato l’adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi e siano ammesse, a domanda, al piano straordinario biennale di adeguamento antincendio, approvato con decreto del Ministro dell’interno da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.”
Un’altra proroga riguarda installazione e manutenzione delle porte antincendio poste lungo le vie di esodo. La proroga in questo caso dipende dal decreto del 6 dicembre 2011, pubblicato sulla G.U. n° 299 del 24 dicembre 2011, che sposta di due anni il termine per la sostituzione dei maniglioni antipanico se non muniti di marchio CE. La data ufficiale sarà quindi il febbraio 2013.