Antincendio per campeggi e villaggi: scadenza il 6 ottobre

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A partire dal 6 ottobre cambiano le cose per i campeggi e i villaggi turistici, ovvero quelle strutture ricettive che possono accogliere più di 400 persone. A partire da tale data, infatti, queste attività dovranno essere conformate alla normativa antincendio.

Il riferimento legislativo è il DPR n° 151 del 1° agosto 2011 – Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell’articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Nell’allegato 1 del decreto alla voce “Alberghi, pensioni, motel, villaggi albergo, residenze turistico – alberghiere, studentati, villaggi turistici, alloggi agrituristici, ostelli per la gioventù, rifugi alpini, bed & breakfast, dormitori, case per ferie, con oltre 25 posti-letto” sono stati aggiunti anche campeggi e villaggi turistici. Sempre nel decreto viene indicato l’obbligo di conformarsi entro un anno dall’entrata in vigore del provvedimento, ovvero il 6 ottobre 2012.

Nello specifico le strutture ricettive citate dovranno presentare ai VVF:

  • il progetto di prevenzione incendi, che verrà vagliato dal Comando;
  • Segnalazione di Inizio Attività (SCIA) successiva al completamento degli eventuali lavori di adeguamento effettuati.

Non esiste al  momento una norma specifica per la prevenzione incendi, perciò si fa riferimento all’art. 6 del DPR 151/2011 che recita:

  1. 1. Gli enti e i privati responsabili di attività di cui all’Allegato I del presente regolamento, non soggette alla disciplina del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, hanno l’obbligo di mantenere in stato di efficienza i sistemi, i dispositivi, le attrezzature e le altre misure di sicurezza antincendio adottate e di effettuare verifiche di controllo ed interventi di manutenzione secondo le cadenze temporali che sono indicate dal Comando nel certificato di prevenzione o all’atto del rilascio della ricevuta a seguito della presentazione della SCIA di cui all’articolo 4, comma 1, nonché di assicurare una adeguata informazione sui rischi di incendio connessi con la specifica attività, sulle misure di prevenzione e protezione adottate, sulle precauzioni da osservare per evitare l’insorgere di un incendio e sulle procedure da attuare in caso di incendio.
  2. 2. I controlli, le verifiche, gli interventi di manutenzione e l’informazione di cui al comma 1, devono essere annotati in un apposito registro a cura dei responsabili dell’attività. Tale registro deve essere mantenuto aggiornato e reso disponibile ai fini dei controlli di competenza del Comando.