A partire dal 6 ottobre cambiano le cose per i campeggi e i villaggi turistici, ovvero quelle strutture ricettive che possono accogliere più di 400 persone. A partire da tale data, infatti, queste attività dovranno essere conformate alla normativa antincendio.
Il riferimento legislativo è il DPR n° 151 del 1° agosto 2011 – Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell’articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Nell’allegato 1 del decreto alla voce “Alberghi, pensioni, motel, villaggi albergo, residenze turistico – alberghiere, studentati, villaggi turistici, alloggi agrituristici, ostelli per la gioventù, rifugi alpini, bed & breakfast, dormitori, case per ferie, con oltre 25 posti-letto” sono stati aggiunti anche campeggi e villaggi turistici. Sempre nel decreto viene indicato l’obbligo di conformarsi entro un anno dall’entrata in vigore del provvedimento, ovvero il 6 ottobre 2012.
Nello specifico le strutture ricettive citate dovranno presentare ai VVF:
Non esiste al momento una norma specifica per la prevenzione incendi, perciò si fa riferimento all’art. 6 del DPR 151/2011 che recita:
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