Il DPR 151/2011 contiene, al punto 72, il regolamento antincendio relativo agli edifici di carattere storico o artistico, che ospitano musei, biblioteche, archivi, esposizioni, mostre, ovvero che sono aperti al pubblico. In virtù di questa ragione devono essere sottoposti alla prevenzione incendi e naturalmente avere un addetto antincendio. Andiamo a vedere nel particolare cosa prevede la nuova normativa.
Nel Capo I viene approfondito il campo di applicazione, che come è stato anticipato sono gli edifici di carattere storico-artistico che ospitano mostre o musei. Nel Capo II vengono elencate le misure obbligatorie per favorire l’uscita delle persone ospitate nell’edificio in caso di emergenza. Parliamo quindi vie d’uscita proporzionate all’afflusso di visitatori e di corrispondenti uscite di emergenza. Vengono precisate ulteriori regole riguardanti l’uso di fiamme libere e il deposito di sostanze infiammabili, in particolare si precisa che l’arredamento fa parte del carico di incendio che deve essere dichiarato nel CPI. Sempre nel Capo II sono contenute le norme per i depositi e quelle per gli impianti elettrici, che devono avere anche un sistema di emergenza per poter vedere le vie di uscita anche in caso di mancanza di elettricità. I locali devono essere dotati di:
Nel Capo III sono contenute le indicazioni per la gestione della sicurezza. In particolare si richiede la presenza di un responsabile delle attività (solitamente il direttore della struttura) e poi di un responsabile tecnico che deve controllare l’efficienza di mezzi antincendio e se necessario provvedere alla loro manutenzione. Prima dell’apertura la pubblico vanno predisposti i piani di intervento, che devono essere e conosciuti da tutti i dipendenti. In esposizione va messa ad ogni piano la piantina con l’indicazione delle uscite di emergenza e con la posizione dei mezzi antincendio.
Richiedi informazioni sul corso antincendio, i nostri uffici sono aperti dalle 8 alle 19 dal lunedì al venerdì .
Tel: 800.146627
Email: info@pmiservizi.it